Leasing prima casa,
una concreta opportunità, in alternativa al mutuo ipotecario, per l’acquisto della prima casa.
In che cosa consiste il leasing prima casa?
La società di leasing provvede all’acquisto della casa, già esistente o da costruire, indicata dalla persona interessata (c.d. “utilizzatore”).
Contestualmente all’acquisto, la società di leasing concede la disponibilità della casa, per un periodo predeterminato (10-15-20 anni), allo stesso utilizzatore che, a sua volta, si impegna a pagare il canone (mensile o trimestrale) concordato.
Alla scadenza del contratto di leasing, l’utilizzatore (o un suo cessionario) potrà acquistare la proprietà dell’immobile ad un prezzo precedentemente concordato (prezzo di riscatto).
Cos’è una Società di Leasing?
Le società di leasing sono banche o società finanziarie autorizzate e soggette alla vigilanza della Banca d’Italia.
A chi è destinato il leasing prima casa?
La persona o la coppia che, al momento della stipula del contratto di leasing, abbiano un reddito complessivo non superiore ad euro 55.000,00.
I punti di forza
- Non sono dovuti costi per la stipula del contratto di mutuo, per iscrizioni ipotecarie e per le relative spese notarili.
- Riduzione dell’imposta di registro all’ 1,5%, anziché al 2%.
- Rilevante maggiorazione delle detrazioni fiscali. Per i giovani UNDER 35 è prevista la detraibilità del 19% dei canoni di leasing ed oneri accessori sino all’ammontare di euro 8000,00 annui e del 19% del prezzo di riscatto sino ad un importo massimo di euro 2000,00.Per i soggetti di età superiore a 35 anni, le suindicate detrazioni fiscali sono ridotte alla metà (19% dei canoni di leasing ed oneri accessori fino ad euro 4000,00 e del prezzo di riscatto fisso a 10.000,00).
- È possibile chiedere la sospensione del pagamento dei canoni per un periodo massimo di 12 mesi in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione continuativa per cause indipendenti dalla volontà dell’utilizzatore.
Ulteriori vantaggi e tutele
- Sino al pagamento del prezzo di riscatto, l’utilizzatore può cedere a terzi il contratto di leasing. Se il subentro è finalizzato all’acquisto della prima casa da parte del terzo, all’atto di cessione verrà applicata l’imposta di registro proporzionale del 1,5% sul prezzo di cessione; in caso contrario, si applicherà l’imposta di registro proporzionale del 9%.
- In caso di fallimento del venditore o del costruttore, il contratto di leasing prosegue regolarmente, senza possibilità di essere assoggettato a revocatoria fallimentare.
- In caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore, la società di leasing dovrà comunque corrispondere all’utilizzatore inadempiente l’importo realizzato dalla vendita dell’immobile, al netto dei soli canoni scaduti e non pagati e del residuo credito in linea capitale.
Michele dice
Salve siamo una coppia giovane 35 e36 anni con due. Ontratti indeterminati tra cui la mi acompagna e un infermiera del ospedale maggioree a Bologna.da 10 anni e nn riusciamo a comprare casa perché le banche erogano fino all 80 per cento dell imobile sapere aiutarci a capire come fare?grazie
Redazione Immobiliare San Pietro dice
Buongiorno Michele,
abbiamo diverse soluzioni per risolvere il problema che state riscontrando, la preghiamo di contattarci all’indirizzo commerciale@immobiliaresanpietro.it, in modo da poter fissare un incontro e trovare una soluzione insieme.
Grazie per averci contattato
Buona giornata
oriano dice
vorrei acquistare casa, ma le banche non mi danno un’importo tale da consentirmi di fare ciò. Ho letto questa vostra pagina e vorrei maggior informazioni. Grazie
Redazione Immobiliare San Pietro dice
Buongiorno Oriano,
abbiamo provveduto a informare un nostro consulente della sua richiesta, la contatterà a breve.
Buona giornata.