Mancano pochissimi giorni alla scadenza per effettuare l’acconto su IMU e TASI: il 16 giugno infatti sarà il “Tax Day” per tutti i possessori o utilizzatori di immobili e, per quasi tutti, si tratterà di pagare la metà dell’importo complessivo del 2017 (vi ricordiamo comunque che in questa data, per chi lo vorrà, sarà comunque possibile versare l’intero importo).
Le novità rispetto all’anno scorso sono fortunatamente poche, ma bisogna fare attenzione ad alcune modifiche intervenute, come ad esempio l’attribuzione di una nuova rendita catastale o la locazione dell’appartamento prima adibito ad abitazione principale.
Per aiutare i nostri lettori a districarsi al meglio nell’anticipo di pagamento di queste due imposte, abbiamo preparato questo piccolo vademecum.
Chi deve pagare l’acconto IMU 2017?
Per quanto riguarda l’Imposta sui servizi municipali, IMU, viene confermata l’esenzione per la prima casa (l’immobile in cui il proprietario e il suo nucleo familiare hanno la residenza e dimorano abitualmente), ad esclusione delle abitazioni di lusso rientranti nelle categorie catastali:
- A/1 (abitazioni di tipo signorile)
- A/8 (ville)
- A/9 (castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Nei casi sopraelencati, verrà applicata un’aliquota dello 0,4%. Restano quindi confermate le aliquote previste per il 2016, con la possibilità per i sindaci di ridurre le percentuali, ma non di aumentarle.
Sono inoltre esenti dal pagamento dell’IMU quegli immobili che, secondo la legge, possono essere equiparati ad abitazione principale. Sono quindi esenti i casi di:
- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale di soci assegnatari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise.
- Alloggi classificati come sociali ai sensi del decreto del 22 aprile del 2008 del Ministero delle Infrastrutture
- Unità immobiliari di proprietà del personale di servizio permanente delle Forze Armate o della Polizia, dei Vigili del Fuoco e del personale della carriera prefettizia non concesso in locazione.
- Casa assegnata al coniuge in caso di separazione.
- Casa appartenente a cittadini residenti all’estero, se si è pensionati nel Paese dove si risiede, se si è iscritti all’AIRE e l’immobile non risulta né locato né utilizzato per un comodato d’uso.
- Unità immobiliare (non locata) posseduta per proprietà od usufrutto da anziani o disabili ricoverati in istituto, qualora lo stabilisca l’opportuna delibera comunale.
Usufruiscono di aliquote agevolate anche le case in affitto a canone concordato (riduzione del 25%), gli immobili invenduti delle imprese costruttrici (aliquota agevolata dell’1 per mille) e gli immobili inagibili, inabitabili o di valore storico (riduzione del 50%)
Chi deve pagare l’acconto TASI 2017?
A pagare la tassa sui servizi indivisibili saranno i proprietari di:
- Prima abitazione di lusso (rientranti, come per l’IMU, nelle categorie A/1, A/8 e A/9)
- Seconda casa
- Negozi e uffici
- Immobili d’impresa e fabbricati rurali da uso strumentale.
È chiaro dunque che, così come per l’IMU, la TASI non verrà pagata sulle case utilizzate dal proprietario come prima casa, almeno quando non si tratti di un immobile di lusso.
La legge di stabilità prevede inoltre l’esenzione dal pagamento della TASI per:
- Gli inquilini che hanno scelto l’unità immobiliare come abitazione principale
- Separati e i divorziati la cui casa coniugale è stata assegnata all’ex da una sentenza di separazione o per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa le cosiddette “pertinenze” dell’abitazione principale, come ad esempio garage e box auto, tettoie e magazzini, locali di sgombero e magazzini (segnaliamo che è però possibile solo l’esenzione di una pertinenza per categoria catastale).
In conclusione, vi segnaliamo un utile strumento per calcolare in pochi click la vostra IMU e TASI.
Fonti:
Il Sole 24 Ore
Quotidiano.Net