Dopo gli ultimi eventi sismici che hanno sfortunatamente devastato alcune aree della nostra bella ma geologicamente instabile penisola, è bene approfondire gli aspetti fiscali legati agli interventi sismici in arrivo con legge Bilancio 2017 (qui il testo completo in pdf)
Con la legge Bilancio 2017 arrivano infatti buone notizie per chi vorrà intraprendere lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del proprio immobile: grazie a sconti fiscali che possono in alcuni casi raggiungere l’85%, si troverà fino al 2021 in una condizione a dir poco favorevole.
Vediamo in dettaglio quali sono le novità introdotte per gli edifici antisismici e le agevolazioni previste dalla legge Bilancio 2017
Interventi antisismici: detrazioni ridotte, ma aumento del tetto di spesa
Se da una parte la detrazione speciale Irpef e Ires è stata ridotta dal 65% al 50% per “Gli edifici ubicati edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), la legge di Bilancio 2017 allarga però, fino al 2021, la detrazione anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3.
Inoltre, è stato aumentato anche il limite massimo delle spese agevolabili per singolo intervento, portandolo da 96.ooo euro complessivi per ciascuna «unità immobiliare» a 96.ooo euro «per unità immobiliare per ciascun anno».
Anche la ripartizione temporale del bonus, in quote annuali costanti, è migliorata per le spese sostenute dal 1 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2021 in quanto è stata ridotta da dieci a cinque anni. Tutte queste novità, però, potrebbero riguardare solo gli interventi antisismici le cui «procedure autorizzatorie» comunali sono iniziate dal primo Gennaio2017 in poi: Per quelle con data d’inizio dal4 agosto 2013 al 31dicembre 2016, invece, il bonifico parlante per pagare i relativi lavori, doveva essere fatto entro la fine del 2016.
In particolare le spese «sostenute» dal primo gennaio 2017 al 31dicembre 2021per l’adozione di misure antisismiche (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del Tuir), saranno detraibili dall’Irpef o dall’ Ires al 50%, a patto che:
- Le «procedure autorizzatorie» comunali per questi interventi siano iniziate dal primo gennaio 2017
- Che gli interventi siano eseguiti su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (cioè nelle zone 1e 2) oltre che nella zona 3
- Che siano riferiti a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.
Inoltre, la circolare 29/E del18 Settembre2013 (al paragrafo 2.2) ha fatto rientrare tra i soggetti agevolati anche i soggetti Ires, senza però approfondire quando questi debbano considerare «sostenuta» la spesa (se con bonifico parlante, o in base al principio di competenza). Dunque anche le società di capitali e le cooperative possono detrarre dall’Ires il 50% dei costi sostenuti per le misure antisismiche. Relativamente alla tipologia di immobile su cui effettuare i lavori antisismici l’Agenzia ha chiarito che la categoria catastale non ha rilevanza e le costruzioni adibite ad abitazione principale sono quelle dove la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente, mentre le costruzioni adibite ad attività produttiva sono quelle in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.
Interventi antisismici agevolati al 70 -75 – 80 – 85%
Se dagli interventi agevolati con la detrazione speciale del 50% per le zone sismiche 1,2 e 3 deriva “una riduzione del rischio sismico” di una o due classi di rischio (le cui linee guida per la classificazione saranno determinate con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 Febbraio 2017), la percentuale della detrazione del 50% è aumentata rispettivamente al 70% (75% per le parti comuni condominiali), o all’ 80% (85%per le parti comuni condominiali) ai sensi dell’ articolo 16,commi 1-quater e 1-quinquies, del Dl 63/2013.
In questi casi, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, oppure ad altri soggetti privati, conia facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
È utile inoltre sottolineare che l’ammontare complessivo delle spese per gli interventi antisismici degli edifici ubicati in zona 1, 2 e 3 a cui spetta la detrazione Irpef del 50 % (e che, ricordiamo, può salire fino al 70 o 80% se gli interventi producono una riduzione della classe di rischio) non potrà superare i “96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno” quindi per un potenziale massimo di 480.000 euro per unità immobiliare (96.000 euro x 5 anni). Bisogna tenere presente che nel 2022 il bonus speciale per gli interventi antisismici non ci sarà più, quindi, a partire da quella data, si potrà sfruttare solo la consueta detrazione Irpef del36% del Tuir.
Misura della detrazione prevista per spese sostenute fino al 31/12/2016 | Misura base prevista dal 2017 | Ulteriori previsioni 2017 per interventi su parti comuni condominiali | Interventi sulle singole unità abitative |
65% per gli edifici in Zona 1 e 2 50% per gli edifici in Zona 3 e 4 |
50 % per gli edifici in zona 1, 2 e 3 |
75 % se gli interventi producono il passaggio ad una classe di rischio inferiore 85% Se gli interventi producono il passaggio a due classi di rischio inferiori |
La detrazione di imposta spetterà nella misura del 70% in caso di passaggio ad una classe di rischio più efficiente Previsione agevolativa dell’80% dell’onere sostenuto in caso di passaggio a due classi di rischio sismico inferiore. |
In conclusione, ci sembra doveroso dover ricordare che oltre alle agevolazioni per gli eventi sismici, i proprietari di immobili possono usufruire di agevolazioni anche per altri eventi calamitosi: a regime infatti sono agevolati al 36 – 50% anche il ripristino o la ricostruzione di immobili “Danneggiati a seguito di eventi calamitosi”, anche se questi non rientrano tra gli interventi di manutenzione, ristrutturazione o restauro conservativo. In questi casi, al contrario degli eventi sismici, è necessario che «sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente al primo Gennaio 2012.