La scadenza per il versamento dell’acconto dell’IMU e TASI è fissata per il 17 Giugno.
Con l’avvicinarsi di questa data, abbiamo pensato di fornirvi, come abbiamo già fatto per il bonus ristrutturazioni e il bonus per il risparmio energetico, una breve ma completa guida all’Imposta Municipale Unica e alla Tassa sui Servizi Indivisibili che tenga conto delle novità introdotte per l’anno 2019 e che i contribuenti dovranno tenere in considerazione al momento del pagamento.
IMU e TASI 2019: scadenze per il pagamento.
Come anticipato in apertura di articolo, le scadenze per il pagamento di IMU e TASI sono:
17 Giugno => Acconto IMU e TASI (su aliquote 2018)
16 Dicembre => Saldo IMU e TASI (si aliquote 2019)
Vi ricordiamo che, per chi vorrà, è possibile saldare il dovuto in un’unica soluzione in data 17 Giugno.
2019-06-15 0:0:0
IMU e TASI 2019: cosa sono?
I due acronimi identificano le due principali imposte Comunali:
=> Imposta Municipale Unica – IMU:
Viene pagata sugli immobili ubicati nel comune, ad eccezion fatta per i fabbricati appartenenti alla categoria catasta D, il cui gettito è a favore dell’erario.
L’imposta viene calcolata in base alla quota di possesso dell’immobile in relazioni agli anni solari ed i mesi nei quali si è protratto il possesso; a tal proposito, è bene sottolineare che il mese di possesso viene computato per intero solo se tale possesso si è protratto per più di 15 giorni.
=> Tassa sui Servizi Indivisibili – TASI:
Viene destinata alla copertura dei servizi indivisibili offerti dai Comuni, ossia: manutenzione giardini, illuminazione pubblica, ecc.
Il ricavato di tale imposta, introdotta per integrare il gettito IMU, è interamente destinato ai Comuni.
La TASI è inoltre soggetta a varie limitazioni:
- La somma dell’aliquota TASI e IMU non può superare il massimo previsto per l’IMU (quindi 6 per mille per le abitazioni principali, ove l’imposta risulti dovuta, e 10,6 per mille per gli altri immobili).
- È possibile che tale limite sia innalzato dello 0,8 per mille, portandolo al 11,4 per mille, ma solo se tale previsione era già presente nel 2015.
- Per i fabbricati rurali è prevista un’aliquota TASI che non può superare l’1 per mille e non è applicabile l’incremento dello 0,8 per mille.
- Per i fabbricati invenduti delle imprese costruttrici l’aliquota non può eccedere il 2,5 per mille.
>>> Quando si effettua il calcolo della TASI è quindi necessario verificare con cura gli “incroci” tra le due imposte <<<
IMU e TASI 2019: Chi deve pagarla
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CHI DEVE PAGARLA
- Il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto)
- L’usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare nulla a titolo di Imu)
- Il titolare del diritto d’uso
- Il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà Imu il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l’imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza.
- Il titolare del diritto di enfiteusi (ossia il diritto – dell’enfiteuta – di godere, per almeno 20 anni, del fondo altrui con l’obbligo di apportarvi migliorie e di pagare al proprietario un canone periodico)
- Il titolare del diritto di superficie
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CHI E’ ESENTATO
- L’inquilino, quando l’immobile è dato in locazione
- Il comodatario, quando l’immobile è oggetto di comodato
- L’affittuario, quando l’immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda
- Il concessionario di aree demaniali
- Nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing, il soggetto passivo è l’utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l’immobile in corso di costruzione)
- Il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
Per quanto riguarda la TASI, bisogna tenere a mente che i soggetti passivi di questa imposta sono sia il possessore dell’immobile (esattamente come per l’IMU) sia il detentore.
Questo significa che, quando possessore e detentore dell’immobile divergono, l’imposta viene divisa tra i due soggetti.
Nella seguente tabella le differenze tra i due soggetti:
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POSSESSORE (chi detiene un diritto reale sull’immobile)
- Il proprietario di immobili solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto
- L’usufruttuario nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare nulla
- Il titolare del diritto d’uso
- Il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà la Tasi il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l’imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza
- Il titolare del diritto di enfiteusi
- Il titolare del diritto di superficie
- Il concessionario di aree demaniali
- Nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing il soggetto passivo è l’utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l’immobile in corso di costruzione)
- Il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l’immobile, NON deve versare TASI)
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DETENTORE (chi utilizza l’immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale)
- L’inquilino, quando l’immobile è dato in locazione
- Il comodatario, quando l’immobile è oggetto di comodato
- L’affittuario, quando l’immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda
La ripartizione dell’imposta tra possessore e detentore è decisa dal Comune tramite proprio regolamento:
l’imposta a carico del detentore deve essere compresa tra il 10% ed il 30% dell’imposta complessivamente dovuta sull’immobile (la parte rimanente è a carico del possessore).
-> Se il Comune non prevede nulla a riguardo, la quota a carico del detentore è del 10%.
-> Se il detentore abita l’immobile, risulta esente dalla Tasi, il possessore deve invece corrispondere ordinariamente l’imposta per la quota di propria competenza.
IMU e Tasi 2019: Tipologia di immobili assoggettati
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FABBRICATI
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano.
È da considerarsi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
Nel caso di fabbricati di nuova costruzione, la tassazione decorre a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, oppure, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. -
AREA FABBRICABILE
Area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Sono considerate invece non fabbricabili (in quanto considerati terreni agricoli) i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l’utilizzazione “agro-silvopastorale” mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. -
TERRENO AGRICOLO
Terreni adibiti all’esercizio delle attività indicate all’articolo 2135 del Codice Civile: “la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse”.
In linea generale i fabbricati e le aree fabbricabili sono soggetti all’Imu e alla Tasi, mentre i terreni agricoli sono soggetti all’Imu ma non alla Tasi.
Per quanto concerne i terreni agricoli va specificato che, anche per il corrente anno, l’esenzione Imu si applica solo ed esclusivamente:- Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, situati sul territorio dei Comuni considerati montani o collinari individuati nell’elenco allegato alla circolare del ministero delle Finanze n. 9/1993
- Ai terreni agricoli, anche se non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dal Comune di ubicazione (quindi anche in quelli pianeggianti)
- Dal 1 Gennaio 2019, tale esonero si estende ai terreni posseduti dai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti che partecipano attivamente all’esercizio
- Ai terreni agricoli, anche non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori
- Ai terreni ad immutabile destinazione agro-silvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadano in zone montane o di collina
Tipologia di Immobile |
IMU | TASI |
Fabbricati in genere | SI | SI |
Abitazioni principali ed equiparate (con relative pertinenze) escluse categorie catastali “di lusso” A/1 – A/8 – A/9 | NO | NO |
Fabbricati “merce” di proprietà di imprese di costruzioni | NO | SI |
Fabbricati rurali strumentali | NO | SI |
Terreni agricoli ed incolti | SI | NO |
Aree fabbricabili | SI | SI |
IMU E TASI 2019: Tipologia di immobili esentati
Sono inoltre considerate esenti ai fini Imu e Tasi (sempre se queste non siano state classificate nelle categorie catastali di lusso A/1 – A/8 – A/9) i seguenti immobili:
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- Alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008
- Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- Unico immobile, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente a: Forze Armate e di Polizia ad ordinamento militare e civile, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- Immobili posseduti dallo Stato e, nel proprio territorio, da regioni, province, comuni, dalle comunità montane e dagli enti del servizio sanitario nazionale se esclusivamente destinati a compiti istituzionali
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (in quanto equiparate all’abitazione principale)
- Fabbricati “merce” di proprietà delle imprese di costruzione per tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati. Sono compresi tra questi anche i fabbricati oggetto di interventi di recupero, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione
- II caso di locazione di fabbricati “merce”, l’Imu è dovuta per l’intero periodo, senza alcuna esenzione, anche per il residuo periodo in cui l’immobile non era locato
- Fabbricati di proprietà della Santa Sede e fabbricati dedicati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze
- Fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali se previsto in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
- Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
- Fabbricati con destinazione ad usi culturali, come musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche.
- Immobili posseduti e utilizzati direttamente e concretamente dagli enti non commerciali del terzo settore, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto
- Una sola delle unità immobiliari posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso
IMU e TASI 2019: Le basi imponibili
Sia per l’IMU che per la TASI, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile e dalla sua tipologia, su cui poi verrà calcolata l’imposta dovuta. Se un immobile è soggetto ad entrambe le imposte, questa dovrà sarà determinata allo stesso modo per entrambe i prelievi.
La base imponibile per i fabbricati è pari al risultato della moltiplicazione tra la rendita catastale rivalutata del 5% e i relativi coefficienti:
Categorie Catastali | Moltiplicatore |
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) | 160 |
Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 | 140 |
Fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5 (istituto di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro) | 80 |
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 | 65 |
Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) | 55 |
- Per le aree fabbricabili il valore della base imponibile è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, tenendo conto della zona territoriale di ubicazione, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed infine dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche
- Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135
Sia per l’IMU che per la Tasi, sono previste delle agevolazioni che riguardano le seguenti categorie di immobili:
- Immobili locati a canone concordato o con contratti di locazione transitoria o con contratti di locazione per studenti universitari per i quali è prevista una riduzione del 25% sull’imposta calcolata applicando l’aliquota stabilita dal Comune
- Unità immobiliari non di lusso concesse, con contratto registrato, in comodato gratuito a figli o genitori per le quali è prevista una riduzione della base imponibile del 50%
IMU e Tasi 2019: Come versarle
Come già sottolineato in precedenza, le due imposte possono essere versate in un’unica soluzione oppure versando l’acconto entro il 17 Giugno ed il saldo entro il 16 Dicembre.
L’imposta in acconto si determina sulla base delle aliquote approvate per l’anno precedente, mentre il conguaglio a saldo avviene utilizzando le aliquote deliberate per l’anno in corso (se pubblicate entro il 28 ottobre).
Il versamento potrà essere effettuato sia tramite il modello F24 o tramite uno specifico bollettino, specificando il codice relativo alla tipologia di immobile interessato dalle imposte.