Agevolazioni Prima Casa con la Legge Stabilità 2016
Anche il Governo si è reso conto che lo stallo dell’immobiliare italiano rappresentava un freno potente al volano della nostra economia.
La riprova è nel pacchetto di misure specifiche che allentano la pressione fiscale da un lato e ne incentivano l’acquisto dall’altro.
MENO VINCOLI PER LA 1^ CASA: la Legge di Stabilità 2016 interviene sull’individuazione dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni prima casa sia ai fini IVA che ai fini dell’imposta di registro. In estrema sintesi viene data la possibilità al contribuente di poter fruire delle agevolazioni prima casa anche nel caso in cui sia proprietario un altro immobile acquisito precedentemente con le agevolazioni prima casa, a patto che quest’ultimo immobile sia venduto entro un anno dalla stipula dell’atto per l’acquisto del “nuovo immobile”.
Tradotto: più tempo per vendere e quindi vendere meglio potendo dormire sonni tranquilli!
In cosa consistono le agevolazioni?
L’agevolazione prima casa consiste in un trattamento di favore che, a seconda che si tratti di atti soggetti ad IVA o di atti soggetti ad imposta di registro, prevede una riduzione della tassazione:
- atti ad IVA (Immobili nuovi acquistati da costruttore)
- aliquota agevolata al 4% per l’acquisto prima casa, anziché il 10% o il 22%
- atti ad imposta di registro (Immobili “usati” acquistati da privati)
- per la prima casa nella misura del 2%, in luogo della più onerosa aliquota del 9%.
Per l’ottenimento delle agevolazioni in questione, sono richiesti determinati requisiti:
- requisiti soggettivi, validi sia per atti ad IVA che ad imposta di registro:
- risiedere o stabilire la residenza entro 18 mesi dall’atto di acquisto, nel comune dove s’intende acquistare l’immobile;
- non possedere anche in quota altri immobili su tutto il territorio nazionale acquistati con le agevolazioni prima casa;
- non possedere un’abitazione in piena proprietà o in comunione con il coniuge nel comune dove si vuole acquistare la nuova casa.
- requisiti oggettivi, validi sia per atti ad IVA che ad imposta di registro:
- l’immobile deve essere ad uso abitativo;
- l’immobile non deve possedere le caratteristiche di una casa di lusso.
Inoltre la grande novità che introduce la Legge di Stabilità 2016 per i soli atti ad IVA,
riferita ad immobili con classe energetica non inferiore alla “B” è la possibilità recuperare il costo del 50% dell’IVA versata in 10 anni.
Esempio:
se acquisto un’abitazione nuova, come prima casa e almeno in classe energetica B a un prezzo di €200.000, IVA al 4% pari a €8.000, avrò diritto ad una detrazione di 400 €/anno per i successivi 10 anni per un totale di 4.000€
Calo pressione fiscale sull’immobile
Nel quadro complessivo non va dimenticato anche la riduzione fiscale TASI ed IMU sono state eliminate sulla prima casa ad eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9).
Per le seconde case, è prevista la riduzione del 25% della TASI per gli immobili locati a canone concordato ed una riduzione al 50% della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli.
Fonti
Gazzetta Ufficiale
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016).
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg
paolo dice
Si può usufruire della detrazione del 50% dell’iva se prima del rogito in accordo col costruttore vengono eseguiti lavori di riqualificazione enegetica privatamente di cui si usufruirá già delle detrazioni del 50% per ristrutturazione? Questi lavori ovviamente sono necessari per raggiungere la classe enegetica B.
Redazione Immobiliare San Pietro dice
Buongiorno Paolo,
il suo caso è molto specifico, se ci contatta all’indirizzo commerciale@immobiliaresanpietro.it, possiamo approfondirlo nello specifico.
Buona giornata
Claudia dice
Utilissimo.
Le spese del notaio non vengono rimborsate anche quelle al 50% in 10 anni? Grazie
Redazione Immobiliare San Pietro dice
Buongiorno Claudia,
Le spese notarili detraibili sono quelle relative alla spesa per l’atto di mutuo.
Questa spesa, insieme agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e perizia per il mutuo, sono detraibili al 19% calcolati su un importo massimo di € 4.000