Il risparmio energetico e l’efficientamento delle nostre abitazioni è una tematica di cui abbiamo scelto più volte di parlarvi, proprio perché è importante nel quotidiano: dai condomini NZEB alla guida al risparmio sul riscaldamento domestico, passando per gli sgravi fiscali messi a disposizione dalla Legge di Bilancio 2019 con l’Ecobonus.
Ed è proprio di questi ultimi che vogliamo parlarvi in dettaglio oggi, con questo breve, ma esaustivo articolo che costituisce la seconda parte della nostra guida agli sgravi fiscali.
Puoi leggere la prima parte della guida a questo link ➡ bonus ristrutturazioni 2019.
In particolare ci occuperemo di chiarire:➡ Le tipologie di interventi previsti dal bonus
➡ A chi sono rivolti
➡ Gli adempimenti necessari per poter ottenere le agevolazioni
Bonus risparmio energetico 2019: in cosa consiste?
Ridurre gli sprechi energetici delle nostre abitazioni è importante.
Viene considerato un gesto d’interesse ed amore per la comunità e per l’intero pianeta, un gesto reso più conveniente ed abbordabile grazie alle detrazioni fiscali al 50 e al 65% previsti sia per le persone fisiche (detrazioni IRPEF) che per le società (detrazioni IRES) e concesse per una serie di interventi volti ad aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
- La riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- Il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni -pavimenti -finestre, comprensive di infissi)
- L’installazione di pannelli solari
- La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, l’agevolazione è prevista anche per l’acquisto e la posa in opera di:
- Schermature solari fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
- Impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro
Mentre, per gli anni 2018 e 2019 le agevolazioni sono previste per:
- Acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori, in sostituzione di impianti esistenti
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi
- Acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Inoltre, la Legge di Bilancio estende le detrazioni anche alle spese effettuate per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, finalizzati ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento più efficiente degli impianti, purché queste siano avvenute tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019.
Le aliquote di detrazione previste dalla legge, ripartite in 10 rate annuali dello stesso importo, sono diverse e variano sia in base alla tipologia di intervento effettuato, sia in base al periodo in cui l’intervento è stato fatto.
DETRAZIONI AL 50% | Riguardano le spese sostenute dal 1 gennaio 2018 , sia su singole unità abitative che su parti comuni degli edifici, relative agli interventi di:
· Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi · Acquisto e posa in opera di schermature solari · Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili |
DETRAZIONI AL 65% | · Le spese sostenute dal 6 Giugno 2013 al 31 Dicembre 2019 per gli interventi sulle singole unità immobiliari
· Le spese sostenute dal 6 Giugno 2013 al 31 Dicembre 2021 per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. · Le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019
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DETRAZIONI AL 70% | Possono usufruire di questa maggiore aliquota le spese effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio. Le detrazioni vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. |
DETRAZIONI AL 75% | Riguardano le spese effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 per tutti gli interventi diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva delle parti comuni degli edifici condominiali purché conseguano almeno la qualità media indicata nel indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015. Anche in questo caso le detrazioni vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. |
Va sottolineato che, le maggiori detrazioni, al 70 e al 75%, sono previste per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici possono aumentare se finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico.
- 80% nel caso in cui gli interventi portino ad una classe di rischio inferiore
- 85% se si scende di due classi. In questi casi, il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio
Fatta chiarezza sul “Quando”, ossia la finestra temporale in cui i lavori sono stati effettuati, non ci resta che passare al “Cosa”, con una tabella riassuntiva della tipologia di lavori ammessi per accedere alle agevolazioni per il risparmio energetico, le relative aliquote di detrazione e i tetti di spesa.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO | AGEVOLAZIONI E TETTI DI SPESA |
Acquisto e posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili | Detrazione lrpef e lres del 50%, con limite di spesa di 60.000 euro e di detrazione di 30.000 euro |
Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione | Detrazione lrpef e lres del 50%, con limite di spesa di 60.000 euro e di detrazione di 30.000 euro se
con efficienza pari alla classe A o classi superiori |
Spese “relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali” (pareti isolanti o cappotti) e “strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) | Detrazione lrpef e lres del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60.000 euro |
Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe A+ e sistemi di termoregolazione evoluti o con apparecchi ibridi | Detrazione lrpef e lres del 65%, con limite di spesa di 46.153,85 euro e di detrazione di 30.000 euro |
Dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione | Detrazione lrpef e lres del 65%, senza alcun limite di spesa |
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda | Detrazione lrpef e lres del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60.000 euro |
Sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia | Detrazione lrpef e lres del 65%, con limite di spesa di 46.153,85 euro e di detrazione di 30.000 euro |
Sostituzione, anche parziale, del vecchio scalda acqua con uno scalda acqua a pompa di calore | Detrazione lrpef e lres del 65%, con limite di spesa di 46.153,85 euro e di detrazione di 30.000 euro |
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano più del25% dell’involucro dell’edificio | Detrazione lrpef e lres del 70%, con limite di spesa di 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio |
Schermature Solari | Detrazione lrpef e lres del 50%, con limite di spesa di 120.000 euro e di detrazione di 60.000 euro |
Riqualificazione energetica generale degli edifici | Detrazione lrpef e lres del 65%, con limite di spesa di 153.846,15 euro e di detrazione di 100.000 euro |
Sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori |
Detrazione lrpef e lres del 65%, con limite di spesa di 153.846,15 euro e di detrazione di 100.000 euro |
Finestre comprensive di infissi | Detrazione lrpef e tres del 50%, con limite di spesa di 12.000 euro di detrazione di 60.000 euro |
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che migliorano la qualità media secondo quanto specificato nel decreto del 26 Giugno 2015 | Detrazione lrpef e lres del 70%, con limite di spesa di 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio |
Vi ricordiamo che le detrazioni messe a disposizione dalla legge bilancio non sono cumulabili tra loro: pertanto, se uno degli interventi sopracitati rientra sia nelle agevolazioni previste dal bonus per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni, si potrà usufruire soltanto di uno dei due bonus.
Bonus risparmio energetico 2019: A chi si rivolge?
Le detrazioni Irpef e Ires per gli interventi sopracitati possono essere fruiti da tutti i soggetti residenti
e non residenti, indipendentemente dalla loro tipologia di reddito.
Sono quindi agevolate le persone fisiche, chi esercita arti o professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, i soci delle società semplici, delle associazioni tra professionisti, i condòmini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali) e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (ditte individuali, familiari e coniugali, i soci di società di persone o di Srl trasparenti e le società di capitali).
Bonus risparmio energetico 2019: Quali sono le condizioni necessarie?
➡ La condizione necessaria per l’ottenimento del bonus è che gli interventi siano eseguiti su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali. La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta.
L’esistenza dell’edificio è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F2 (“unità collabenti”).
➡ Gli immobili oggetto di intervento devono essere “posseduti o detenuti”, in base ad un titolo idoneo: proprietà o la nuda proprietà, diritto reale o contratto di locazione (anche finanziaria) o di comodato.
➡ Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
Bonus risparmio energetico 2019: Quali sono gli adempimenti necessari all’ottenimento delle agevolazioni?
Per poter usufruire delle agevolazioni per l’ottenimento del bonus risparmio energetico, oltre al consueto bonifico parlante e il codice fiscale, oppure la partita iva del contribuente e dell’impresa che ha effettuato i lavori, è necessario essere in possesso delle seguenti certificazioni:
➡ L’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti
➡ L’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi. L’attestato di prestazione energetica deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori e conservato dal contribuente
➡ La scheda informativa relativa agli interventi realizzati che deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito ed il costo degli interventi effettati, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
➡ È inoltre obbligatoria la comunicazione all’ENEA, che deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea raggiungibile dal sito https://detrazionifiscali.enea.it/, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, dei seguenti dati:
- Le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica, attraverso l’allegato A al “decreto edifici” (D.M. 19 febbraio 2007)
- La scheda informativa (allegato E o F al “decreto edifici”), relativa agli interventi realizzati
Per concludere, qualora abbiate intenzione di usufruire del bonus per il risparmio energetico, vi consigliamo di conservare tutta la documentazione relativa agli interventi realizzati, così da poterli mostrare nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria ne faccia richiesta.
In particolare, vi consigliamo di conservare:➡ Il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato
➡ La ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea
➡ Le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
➡ La ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.
Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici, devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.